ITALIA2026.EU

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITALIA 2026

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
1. E’ costituita, in conformità a quanto previsto dal Codice civile, dal D.Lgs.
117/2017 e dalla normativa nazionale in materia l’Ente del Terzo Settore, l’Associazione con la denominazione di “ITALIA 2026. Si riparte dal territorio”,
denominata anche “ITALIA 2026”, che assume la forma giuridica di associazione
non riconosciuta, apartitica e acofessionale.
2. L’associazione “ITALIA 2026”, di seguito denominata Associazione, ha sede
legale in Via Senatore Curreno, 1 – 12060 Lequio Tanaro (CN). Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di
comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 – Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione,
della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione e
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della
organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Scopo
2. L’Associazione opera in tutto il territorio nazionale, senza scopo di lucro, è
indipendente e apartitica, e persegue il fine sociale di promuovere, sostenere e
valorizzare l’attività dei Comuni nelle diverse sedi istituzionali, prestando
attenzione prioritaria alla realizzazione della transizione ecologica declinata dal
Green Deal europeo, all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr) e alle politiche di coesione sociale, rigenerazione e riqualificazione urbana
e culturale in una visione volta a: migliorare la qualità della vita dei cittadini;
assicurare la sostenibilità del territorio, promuove una cultura che valorizzi le
tradizioni, la storia e le peculiarità dei territorio attraverso una rete sociale a
livello nazionale che punti all’inclusività sociale nell’ambito dei valori e degli
obiettivi dell’Unione europea.

Art. 6 – Finalità dell’Associazione
1. Al fine di perseguire gli scopi sociali, l’Associazione svolge in favore dei
propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato
degli stessi, le seguenti attività:
– rappresentanza nelle sedi istituzionali parlamentari e governative;
– azioni di informazione e comunicazione sui temi di cui sopra;
– attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione dei cittadini;
– organizzazione di convegni, incontri, conferenze, seminari di studio,
aggiornamento e formazione;
– attività di ricerca e supporto tecnico, studi di settore;
– assegnazione di premi e riconoscimenti;
– realizzazione di studi, ricerche, progetti e pubblicazioni;
– ogni altra iniziativa che si sviluppi nel quadro delle finalità dell’Associazione,
indicate all’Articolo 5 del presente statuto.
2. Per la realizzazione dei propri scopi descritti all’articolo 5, l’Associazione
potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a quelle principali, come attività culturali o ricreative, e
potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
3. L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi della
collaborazione di altro tipo di associazioni, società organizzazioni pubbliche o
private aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni.
4. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Soci
1. Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’associazione i Comuni
con popolazione pari o inferiore ai 20 mila abitanti, Enti e Associazioni e
Confederazioni che perseguono finalità di valorizzazione del territorio, nonché le
persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione e
presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un
contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 8 – Ammissione del socio
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta
al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad
osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente,
potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la
richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’Associazione
dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante
legale.
3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno
dell’associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e
trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla
prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la
documentazione ritenuta più opportuna.
5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente
acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I Soci possono essere:
a) Soci fondatori: sono soci fondatori i Comuni, le persone fisiche o
giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo;
b) Soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica
quota stabilita dal Consiglio stesso;
c) Soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti
che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per
espresso divieto normativo;
d) Soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che
contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante
conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
1. I Soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne
l’andamento;
 essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, ai sensi di legge;
 prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
 svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti
ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La
quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere
trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10 – Volontari
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’organizzazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su
decisione dell’Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei
mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c) dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso;
d) espulsione: l’assemblea delibera l’espulsione su istanza del Consiglio
direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se
possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’associazione stessa.

Art. 11 – Organi Sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Organo di revisione.

Art. 12 – Assemblea
1. L’Assemblea è composta dai Soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente Vicario o altro Viceprsidente.
3. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da
chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il
luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, P.E.C. o e-mail
(previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso
dell’ e-mail) prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal
libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o
quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera
visione a tutti i soci.
8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella
convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’
ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – Compiti dell’Assemblea
Le competenze dell’Assemblea sono:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’organizzazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
i) delibera sull’esclusione dei soci.

Art. 14 – Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in
proprio o in delega.
2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha
diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo
delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque
deleghe.
4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,
purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’organizzazione con la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
2. Per l’Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma
precedente, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cui al precedente
articolo.

Art. 16 – Struttura dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza da
uno dei Vicepresidenti o, in assenza di questi, da un membro del Consiglio
difettivo designato dalla stessa Assemblea.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso
di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.
3. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario
e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti
dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e
registri dell’associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da
un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e
i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti
il Presidente, i Vicepresidenti e un Segretario.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il
verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente
entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo
entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e
coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
e) eleggere il Presidente e i Vicepresidenti;
f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
m) nominare, all’occorrenza, i relativi poteri.
5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti
del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 – Presidenza
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che
la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti
onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di
rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l’articolo 2382 del
codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza
dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
7. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come
tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei
libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 19 – Organo di Revisione legale dei conti
1. E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da
un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
 quote associative;
 contributi pubblici e privati;
 donazioni e lasciti testamentari;
 rendite patrimoniali;
 attività di raccolta fondi;
 rimborsi da convenzioni;
 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Beni
1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 – Scritture contabili e bilancio
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.
117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 24 – Bilancio sociale
1. Il bilancio d’esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.
117/2017.

Art. 25 – Pubblicità e trasparenza
1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui
l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono
indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 26 – Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le amministrazioni
private e pubbliche, di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione..
Art. 27 – Personale retribuito
1. L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Assemblea.

Art. 28 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terziai sensi dell’art. 18
del D.Lgs 117/2017.

Art. 29 – Responsabilità dell’associazione
1. L’ Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30 – Assicurazione associazione
1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 – Scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 32 – Norme di rinvio e disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico.